Formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro: cosa cambia dal 24 maggio 2026

Un aggiornamento del quadro normativo

Il 24 maggio 2026 si conclude il periodo transitorio previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119, che introduce alcune novità nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Da quella data i corsi di formazione per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro dovranno essere organizzati secondo quanto previsto dal nuovo Accordo, che aggiorna e sostituisce i precedenti riferimenti normativi del 2011, 2012 e 2016.

L’intervento normativo nasce per rendere più chiaro e omogeneo il sistema della formazione sulla sicurezza, aggiornandolo alle esigenze organizzative dei luoghi di lavoro.

Cosa cambia per la formazione delle aziende

Con l’entrata in vigore delle nuove indicazioni, i percorsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro dovranno essere progettati in conformità con quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 2025.

In particolare:

  • non sarà più possibile avviare corsi basati sui precedenti Accordi;
  • durata, contenuti e modalità formative dovranno essere conformi al nuovo ASR 2025;
  • viene rafforzato quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08: la formazione dovrà essere completata prima dell’inizio della mansione o del cambio ruolo.
Gli elementi chiave introdotti dall’ASR 2025

Il nuovo Accordo rafforza alcuni aspetti centrali della formazione sulla sicurezza:

  • centralità dell’addestramento pratico, che diventa parte integrante dei percorsi formativi;
  • rafforzamento del ruolo del preposto, con aggiornamenti più frequenti;
  • introduzione dell’obbligo formativo per i datori di lavoro;
  • estensione delle attrezzature soggette ad abilitazione, tra cui il carroponte;
  • introduzione di una verifica finale strutturata e documentata;
  • svolgimento in presenza delle attività pratiche.
Adeguamenti ASR

A partire da maggio 2026, tutti i percorsi dovranno essere allineati ai nuovi standard. In linea con gli aggiornamenti normativi, ABF ha adeguato la propria offerta di corsi sulla sicurezza sul lavoro.

Di seguito sono riepilogati i principali adeguamenti.

Il preposto

Il nuovo Accordo segna un cambio di passo netto per la formazione dei preposti, puntando su una maggiore frequenza e interattività.

  • Aggiornamento biennale: si passa dalla scadenza quinquennale a quella ogni due anni.
  • Scadenza transitoria: i preposti che alla data di entrata in vigore del nuovo ASR risultano formati o aggiornati da più di due anni, hanno l’obbligo di completare l’aggiornamento entro maggio 2026.
  • Modalità: sia il corso base che l’aggiornamento devono svolgersi esclusivamente in presenza o online in modalità sincrona, non è più consentita la modalità FAD asincrona.
  • Durata: il corso base per preposti viene esteso a 12 ore (precedentemente erano 8), con i nuovi contenuti previsti dall’Accordo 2025.

Abilitazione attrezzature (patentini)

Per le attrezzature di lavoro vengono introdotti criteri specifici.

  • Nuove categorie:  per le attrezzature introdotte ex novo dall’Accordo 2025 (come carroponte, macchine raccogli frutta e caricatori per movimentazione materiali), l’abilitazione può essere ottenuta solo tramite percorsi conformi ai nuovi standard. Prova pratica 1:6 e percorsi che rispettano le nuove unità didattiche dell’ASR 2025.
  • Verifiche di conformità:  i corsi svolti prima di maggio 2025 restano validi solo se i contenuti erano già sovrapponibili a quelli del nuovo Accordo; in caso contrario, andranno integrati o rifatti entro maggio 2026.
  • Validità: a partire da maggio 2026, non saranno più riconosciuti corsi che non rispettano i requisiti del nuovo Accordo.
  • Obbligo di addestramento pratico.

Datori di lavoro e dirigenti

Per queste figure è previsto un adeguamento graduale:

  • scadenza fissata a maggio 2027 per i datori di lavoro;
  • introduzione di un percorso formativo dedicato;
  • possibile integrazione con moduli specifici, ad esempio per attività in ambito cantieristico.

PES/PAV (rischio elettrico)

  • Integrazione nel sistema formativo con maggiore tracciabilità
  • Aggiornamento quinquennale con maggiore attenzione alla parte pratica
  • Necessità di momenti formativi con presenza e confronto diretto

Lavori in quota (Art. 115 e 116 D.Lgs. 81/08) e DPI di III categoria (Addestramento)

  • Standardizzazione dei contenuti.
  • Aggiornamento: la periodicità viene uniformata a 5 anni.
  • Prove pratiche: Rapporto docente/allievi molto stretto (massimo 1 a 6) per garantire la sicurezza durante le simulazioni di salita e posizionamento.
  • Obbligo di addestramento pratico: per i DPI di III categoria (quelli che proteggono da rischi letali, come imbracature anticaduta o autorespiratori), l’addestramento deve essere documentato con un verbale di prova pratica firmato dal docente, documentazione DPI e DVR.
La formazione come strumento di prevenzione

La scadenza del 24 maggio 2026 rappresenta un passaggio definitivo verso un sistema formativo più strutturato e rigoroso. Programmare per tempo significa garantire continuità operativa e piena conformità normativa.

La formazione rappresenta uno degli strumenti principali per promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro. Una programmazione aggiornata consente alle aziende di lavorare in modo continuo e coerente con le indicazioni normative.

Contatti

ABF ha già aggiornato la propria offerta formativa per accompagnare imprese e lavoratori in questo passaggio. Per avere ulteriori informazioni non esitare a contattarci allo 035.3693707 o manda una mail a corsi.sicurezza@abf.eu.